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Esclusa l'applicabilità dell'indennizzo in caso di revoca di atti ad effetti instabili e interinali, come l'aggiudicazione provvisoria
TAR Lazio, Roma
Va esclusa l'applicabilità dell'indennizzo in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, quali l'aggiudicazione provvisoria, ovvero, nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, una mera proposta di aggiudicazione che non è provvedimento definitivo. Ad analoga conclusione deve pervenirsi in riferimento alla revoca degli atti d'indizione della gara, il cui contenuto impedisce di riconoscere, in capo alla ricorrente, la qualifica di “soggetto direttamente interessato” richiesta dall'art. 21-quinquies, comma 1, l. n. 241/90 per l'attribuzione dell'indennizzo.
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Sulla legittimità dell'esercizio del potere di revoca degli atti di gara
TAR Lazio, Roma
La legittimità dell'esercizio del potere di revoca (anche degli atti di gara) deve essere valutata solo in riferimento ai requisiti richiesti dall'art. 21 quinquies della l. n. 241/90, tra i quali non figura il rispetto di un limite temporale per apprezzare la sussistenza dell'interesse pubblico posto a fondamento della revoca stessa, ferma restando la possibilità di sindacare un eventuale ritardo colpevole in relazione ad altri profili, tra cui ad esempio quello della responsabilità precontrattuale della P.A.
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Illegittimità della previsione del bando che la gara ai R.T.I. i cui membri siano in possesso singolarmente dei requisiti di capacità tecnico-economica
TAR Lazio, Roma
La ratio del R.T.I. è quella di ampliare la platea dei possibili concorrenti, consentendo ai soggetti privi dei requisiti necessari di partecipare singolarmente alla procedura competitiva; non avrebbe, quindi, senso limitare la partecipazione ai soli R.T.I. i cui membri siano già in possesso singolarmente dei requisiti di capacità tecnico-economica di accesso; una clausola di tal guisa sarebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016.
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Sulla legittimitù la revoca degli atti di gara fondata sul mutamento della situazione di fatto e degli interessi pubblici sopravvenuti
TAR Lazio, Roma
È legittima la revoca degli atti di gara fondata su un triplice ordine di motivazioni riferibili al maggior esborso previsto per il servizio oggetto di appalto, rispetto a quello riferibile al servizio attualmente gestito in proroga dal precedente affidatario, al limitato numero di concorrenti che hanno partecipato alla gara e alla sopravvenuta entrata in vigore del d. lgs. n. 116/2020 che ha introdotto modifiche alla disciplina in materia di rifiuti.
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In presenza di gravi illeciti professionali, l'ANAC non è tenuta a motivare in modo rigoroso il rigetto delle deduzioni difensive dell'operatore economico
TAR Lazio, Roma
La risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'aggiudicatario è un motivo tipico di annotazione fissato dall'art. 8, comma 2, lett. p), d.P.R. n. 207/2010, sicché in casi del genere l'obbligo di motivazione sussistente in capo all'ANAC in ordine all'irrilevanza delle deduzioni difensive svolte dall'operatore economico cui sia stato risolto il contratto può ritenersi alleggerito, venendo in considerazione fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, rispetto ai quali il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di utilità dell'annotazione.
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L'ANAC è tenuta ad aggiornare le annotazioni nel Casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso amministrativo e civile
TAR Lazio, Roma
L'ANAC – al fine di fornire alle Stazioni appaltanti un'informazione il più possibile completa – ha il dovere di dare conto in sede di annotazione dell'eventuale contenzioso in essere in ordine ai fatti posti alla base della stessa, e di aggiornare le annotazioni nel Casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso amministrativo e civile.
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L'indicazione delle quote in percentuale non richiede la corrispondenza la quota di partecipazione e quota di esecuzione dei membri del R.T.I.
TAR Lazio, Roma
Ai sensi dell'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, nell'appalto di servizi l'indicazione delle quote in percentuale non richiede l'esatta corrispondenza tra la quota di partecipazione e la quota di esecuzione, dovendo il Raggruppamento correttamente individuare le sole “parti” del servizio oggetto di esecuzione. In estrema sintesi, la percentuale di partecipazione rappresenta il contenuto della dichiarazione con la quale le imprese interessate rappresentano di voler partecipare alla gara: la percentuale...
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Nell'esercizio del potere di annotazione, l'ANAC non può valutare nel merito i fatti oggetto di segnalazione da parte della S.A.
TAR Lazio, Roma
Nell'esercizio del potere di annotazione, l'ANAC è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al Giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell'inadempimento, attività che esula dal corretto esercizio del potere di annotazione.
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Appartiene alla discrezionalità della Stazione appaltante stabilire il punto di equilibrio tra la componente tecnica e quella economica dell'offerta
TAR Lazio, Roma
Appartiene alla discrezionalità della Stazione appaltante stabilire quale debba essere il punto di equilibrio tra la componente tecnica e quella economica dell'offerta e fino a che punto si imponga (o, di contro, non si imponga) la tutela dell'equilibrio astratto corrispondente ai massimali di punteggio da essa stessa contemplati, non essendovi peraltro alcuna norma di carattere generale, nel sistema degli appalti pubblici, che imponga alla Stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo previsto in relazione ai diversi criteri valutativi.
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Sulla tutela della concorrenza e la libertà di impresa e la tutela del lavoro nel rispetto dei minimi salariali
TAR Lazio, Roma
È illegittima la previsione di un divieto di ribasso sui costi della manodopera, risultando esso antitetico rispetto ai principi di libertà di impresa e di tutela della concorrenza. Invero, una standardizzazione dei costi della manodopera verso l'alto andrebbe a pregiudicare le piccole e medie imprese, nonché le Stazioni appaltanti sul versante della convenienza complessiva delle offerte, incidendo negativamente su una delle principali leve del confronto concorrenziale per l'accesso al mercato delle commesse pubbliche. Il punto di equilibrio tra i due opposti valori della tutela della concorrenza e della libertà d'impresa, da un lato, e della tutela del lavoro dall'altro, ruota quindi intorno al rispetto dei minimi saliari fissati in maniera inderogabile dalla legge.
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