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Sulla facoltà del R.T.I. “misto” di beneficiare dell'aumento del quinto: le precisazioni dell'Adunanza Plenaria
Qualificazione per eseguire lavori pubbliciL'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha statuito il principio di diritto per il quale “la disposizione dell'art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, laddove prevede, per il raggruppamento c.d. orizzontale, che l'incremento premiale del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, si applica anche, per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo sub-raggruppamento orizzontale per l'importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara”.
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Sull'escussione della cauzione provvisoria nella vigenza del precedente Codice dei contratti
Consiglio di Stato, Sez. V
Nel sistema delineato dagli articoli 38, comma 2-bis, 48 e 75 del d.lgs. n. 163 del 2006, il potere della stazione appaltante d'incamerare la cauzione presentata a corredo dell'offerta si estende a tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, intendendosi per tale qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile: non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali.
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L'utilizzo di piattaforme non certificate rende l'offerta tecnica sostanzialmente inesistente e legittima l'esclusione dell'operatore economico dalla gara
TAR Lazio, Roma
È legittimo il provvedimento di esclusione di un'impresa che ha messo a disposizione della stazione appaltante gli allegati della propria offerta tecnica utilizzando un Cloud non certificato in luogo dell'apposita piattaforma istituzionale MePa. Tale modus operandi rende infatti sostanzialmente inesistente l'offerta tecnica predisposta.
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Le Stazioni appaltanti devono segnalare tempestivamente all'ANAC le penali superiori all'1% dell'importo del contratto
TAR Lazio, Roma
Le Stazioni appaltanti sono tenute, in ipotesi di applicazione di penali superiori all'1% dell'importo del contratto, ad effettuarne tempestivamente la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, a nulla rilevando che la penale sia applicata in virtù di un verbale di constatazione della parziale ritardata esecuzione del contratto. Tuttavia, l'ANAC dovrebbe comunque procedere a un'attenta valutazione dell'utilità in concreto dell'annotazione ai fini dell'apprezzamento dell'affidabilità dell'operatore che le stazioni appaltanti potrebbero compiere in relazione a successive procedure di gara. Tale valutazione, però, può anche essere implicita, attesa la gravità della contestazione e la quantificazione della penale irrogata.
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Ammissibilità del soccorso procedimentale in presenza di errore materiale, afferente all'offerta, sanabile con la produzione di chiarimenti
Consiglio di Stato, Sez. V
Sussiste la possibilità che la stazione appaltante corregga gli errori materiali inficianti l'offerta, a condizione che l'effettiva volontà negoziale dell'impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell'offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere a esiti univoci circa la portata dell'impegno ivi assunto. Il rimedio del soccorso procedimentale – diverso dal “soccorso istruttorio” di cui all'art. 83 comma 9 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che non potrebbe riguardare né il profilo economico né quello tecnico dell'offerta – consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l'interpretazione della sua offerta e a ricercare l'effettiva volontà dell'offerente, superando le eventuali ambiguità dell'offerta, ciò fermo il divieto di integrazione dell'offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essa assunta.
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Cauzione provvisoria e regolarizzazione documentale
TAR Piemonte, Torino
Deve essere escluso l'operatore economico che richiesto, a seguito di soccorso istruttorio, di trasmettere la cauzione provvisoria, presenti una polizza sottoscritta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte: la concessione di un termine più ampio per l'emissione della polizza costituirebbe violazione della par condicio rispetto agli altri concorrenti.
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Principi in materia di concessione di beni demaniali marittimi
Consiglio di Stato, Sez. VI
L'affidamento in concessione di beni demaniali marittimi si caratterizza per un'ampia discrezionalità riconosciuta all'autorità amministrativa nell'esercizio della propria attività provvedimentale. Ne consegue che la P.A. possa legittimamente scegliere di non rinnovare la concessione in scadenza e destinare il bene a finalità istituzionali, sulla scorta dell'interesse pubblico alla cui cura è preposta, senza alcun ulteriore onere motivazionale e senza che il Giudice amministrativo possa sindacare nel merito l'opportunità di tale scelta amministrativa. Va esclusa, peraltro, la sussistenza in capo al privato di aspettative al mantenimento della disponibilità del bene pubblico, suscettibili di tutela, a maggior ragione dopo l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 37 cod. nav., per effetto dell'art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009, convertito con modifiche in L. n. 25/2010, in forza del quale è definitivamente venuto meno un diritto di insistenza del concessionario uscente.
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Scelta del contraente dopo la stipula di un accordo quadro con più operatori economici: sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo
Cons. Stato, Sez. III,
La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste a seguito della stipulazione dell'accordo quadro con più operatori sulla decisione di individuazione dell'impresa che effettuerà la prestazione.
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L'ANAC sulla inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013
Autorità nazionale anticorruzioneANAC: pubblichiamo l'Atto del Presidente del 7 dicembre 2022 "Parere in merito all’applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 39/2013 in caso di sospensione condizionale della pena e rapporti con l’art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001", le "Note in materia di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D.lgs 39 del 2013" del 31 dicembre 2022 nonché la delibera n. 427/2022, richiamata nell’Atto del Presidente, avente ad oggetto "Ipotesi di violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 nel conferimento di due incarichi dirigenziali...".
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Il socio unico persona giuridica titolare di poteri di controllo è obbligato dichiarare l'assenza delle cause di esclusione
Consiglio di Stato, Sez. V
Gli obblighi dichiarativi del socio unico persona fisica non si estendono di regola al socio unico persona giuridica, stante la chiarezza della previsione letterale della norma ed il radicato orientamento giurisprudenziale sul punto. Tuttavia, il socio unico detentore della totalità delle azioni della designata mandataria deve rendere le dichiarazioni sull'assenza di cause ostative di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, in quanto soggetto munito di potere di controllo e, quindi, a ciò obbligato ai sensi dell'art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016. Inoltre, dalla recente sentenza della Corte di Giustizia UE del 28 aprile 2022 in causa C-642/2020 deriva l'incompatibilità dell'art. 83 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 con l'ordinamento europeo. Ne consegue che l'impresa mandataria di un RTI non sia obbligata ad eseguire le prestazioni dell'appalto in misura maggioritaria.
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