Gli appalti pubblici di servizi erano individuati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in via residuale, ovvero per esclusione rispetto a quelli di lavori e di forniture.
Ed invero, l'art. 3, co. 10, d.lgs. n. 163 del 2006 definiva appalti pubblici di servizi gli appalti pubblici diversi dagli appalti di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del codice, servizi che vanno dalla manutenzione alle telecomunicazioni (allegato IIA), nonché dai servizi legali a quelli di ristorazione (allegato IIB).
La normativa italiana ha recepito quanto statuito dalle direttive comunitarie del 2004, ed in particolare dall'art. 2, par. 1, lett. d), direttiva 2004/18/CE che definisce solamente per esclusione gli appalti di servizi.
Si è scelto, pertanto, una definizione generale ma proprio per questo maggiormente inclusiva, confermata dalla recente direttiva 2014/24/UE e dall'art. 3, co. 1, lett. ss), d.lgs. n. 50 del 2016, nuovo codice dei contratti pubblici.
Volendo comunque individuare una definizione, possiamo affermare che l'appalto di servizi è il contratto avente per oggetto una prestazione di facere utile per il committente, suscettibile di valutazione economica, che non costituisca un'opera, nel senso che non vi deve essere alcuna elaboraz...
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