Sommario
Inquadramento
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Contratto di leasing
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Leasing di opere pubbliche
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Leasing immobiliare in costruendo
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(Segue). Oggetto del contratto
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(Segue). Soggetti ammessi e requisiti
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(Segue). La procedura di gara
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(Segue). Esecuzione e controllo dei lavori
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Leasing immobiliare costruito
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Leasing mobiliare
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Contabilizzazione delle operazioni di leasing nei bilanci pubblici
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La locazione finanziaria (leasing) di opere pubbliche o di pubblica utilità è stata introdotta in maniera espressa nel nostro ordinamento ad opera della legge finanziaria per il 2007 (art. 1, commi 907 e ss., l. n. 296 del 2006) e poi recepita nell'art. 160-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, ad opera del secondo correttivo al codice dei contratti pubblici (art. 2, comma 1, pp), d.lgs. n. 113 del 2007). Con il terzo correttivo [art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2008], poi, essa ha trovato una definizione generale [art. 3, comma 15-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 ora contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. ggg), d.lgs. n. 50 del 2016].
Più di recente tale istituto è stato preso in considerazione anche dal legislatore europeo che, nel considerando (4) della direttiva 2014/24/UE recante la (nuova) disciplina europea in materia di appalti pubblici, ha previsto che le norme della citata direttiva devono applicarsi a tutte le acquisizioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni tramite acquisto, locazione finanziaria o altre forme contrattuali. Il leasing quindi, secondo il legislatore europeo, costituisce uno degli strumenti contrattuali tramite i quali le stazioni appaltanti possono approvvigionarsi dei lavori, delle forniture e dei servizi di cui abbisognano.
Per recepire le i...
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